Spigolature scolastiche

Contrattazione d’istituto: un bilancio delle novità per la parte normativa

photo credits: Antony Mayfield

Nell’ultimo Seminario estivo dei Cobas scuola abbiamo dedicato una sessione alla discussione sugli esiti delle analisi e delle proposte elaborate nell’edizione precedente del Seminario, relativamente alle novità della contrattazione previste dal CCNL 2016/18, che ha escluso o declassato a confronto la maggior parte delle materie oggetto della lunga querelle sull’applicazione della Brunetta. In particolare, manca del tutto la contrattazione dei criteri generali di organizzazione del lavoro.

Ma in un numero significativo di scuole con RSU Cobas siamo riusciti con un’interpretazione estensiva a far rientrare dalle finestre del confronto e della stessa contrattazione ciò che era stata espulso dalla porta principale. Infatti, il confronto deve concludersi con “una sintesi delle posizioni emerse”, che può essere anche un accordo tra le parti, che ha la stessa valenza del contratto. Così nel confronto sull’orario siamo riusciti, in alcune scuole della provincia di Lucca, a regolamentare la fruizione delle ferie per i docenti ribadendo il diritto ai 6 giorni per i docenti per motivi personali o familiari durante l’attività didattica anche con oneri per la scuola e prescindendo dalle esigenze di servizio, nonché “da qualsiasi valutazione di merito sulla validità dei motivi”, che se attinenti a dati sensibili possono essere indicati in forma generica e/o riservata.

 

Ferie ed orario

In tale ambito è stato regolamentato anche l’orario dei docenti di “potenziamento”, ribadendo il principio previsto dall’art. 28 del CCNL (che avevamo anticipato in alcuni contratti Cobas), secondo cui nelle classi di concorso in cui vi sono tali ore le cattedre non vanno saturate a 18 ore, ma le ore di insegnamento vanno spalmate in modo da coinvolgere tutti i docenti, destinando le ore residue a potenziamento didattico o organizzativo. In ogni caso, tale orario va programmato su base annuale e può essere modificato solo con il consenso del docente e con congruo preavviso, in modo da evitare un uso dispotico e flessibile dell’orario di lavoro e di vita. Infine, viene ribadito che l’obbligo di svolgimento delle 18 o 24 ore vale solo nel periodo di svolgimento delle lezioni e che se tali docenti vengono usati, per esempio nei corsi di recupero estivi, vanno regolarmente retribuiti.

Nel confronto sull’orario sono stati inseriti anche il diritto alla libera fruizione delle ferie estive (con conseguente collocazione delle prove di recupero a settembre) e la regolamentazione, secondo il principio di proporzionalità, delle attività funzionali all’insegnamento per docenti in part time o impegnati su più scuole o con meno di 18/24 ore. Per gli Ata è stata inserita nel confronto sull’orario anche la nomina dei supplenti dei collaboratori nei primi 7 giorni, laddove la mancata sostituzione comprometterebbe la sicurezza e l’incolumità degli alunni, l’assistenza degli alunni diversamente abili e il diritto allo studio.

 

Assegnazione alle sedi e permessi aggiornamento

La regolamentazione dei criteri di assegnazione alle sedi (art. 22 c. 8 lett. b2) è sempre più importante per evitare una gestione discrezionale, premiante o punitiva, da parte del DS, dato che la maggior parte delle istituzioni ha ormai più sedi, anche con indirizzi diversi, e l’organico unico. Continuità nella sede e riferimento al punteggio nella graduatoria d’istituto sono i criteri oggettivi che tutelano di più il personale da abusi o discriminazioni, lesive talvolta anche della libertà d’insegnamento.

Per i criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento è stata stabilita la soglia dei docenti in servizio (per esempio il 20%) e la presenza minima dei diversi profili di personale ATA: solo se si sforano tali limiti vanno applicati dei criteri oggettivi di selezione. È stato ribadito in sede di confronto (o di contrattazione della distribuzione delle risorse) il principio della libera scelta da parte dei singoli delle attività di formazione, purché riguardino i contenuti disciplinari (o le competenze del profilo ATA) o gli aspetti didattico- pedagogici o l’organizzazione generale della scuola o l’integrazione degli alunni diversamente abili.

 

Prevenzione stress e burn out

Per la prevenzione dello stress da lavoro correlato e del burn out è stato spesso previsto, in tutti i casi di lamentele o rilievi significativi, l’obbligo del Ds di informare il docente o l’ATA, garantendo il rispetto del principio del contradditorio (stando attenti al tempo stesso ad evitare che si trasformi in un processo, prevedendo per esempio la partecipazione delle RSU).

In ogni caso, le richieste delle famiglie o degli studenti non possono costituire l’unica motivazione per non assegnare in modo automatico un docente ad una classe, ad un alunno H, ad una sede o un’unità ATA ad una mansione, postazione o sede.

Va ribadito negli esiti del confronto anche l’obbligo di comunicare efficacemente a studenti e genitori il divieto di riprese o registrazioni audio o video delle lezioni, salvo esplicita autorizzazione del docente. Ma la prevenzione del burn out e dello stress da lavoro correlato si ottiene anche regolamentando in modo dettagliato i criteri di assegnazione alle classi, dato che si tratta di una scelta importante per i docenti. Anche qui continuità didattica e punteggio nella graduatoria d’istituto evitano discrezionalità e abusi; in caso di previsione di una deroga per motivi didattici o relazionali è stato previsto l’obbligo di motivazione specifica per l’interessato e la RSU. Allo stesso modo per gli ATA lo sviluppo della collegialità è stata considerato come una forma di prevenzione, richiamandosi anche agli artt. 24 e 41 del CCNL sulla comunità educante. Per cui è stato previsto l’obbligo non solo dell’assemblea programmatica di inizio anno con la partecipazione della RSU, ma anche quello di convocare riunioni del personale in orario di servizio ogni volta che ne faccia richiesta un terzo del personale o del singolo profilo, per discutere problemi di organizzazione del lavoro e/o di tipo relazionale o relativi ai riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi (quest’ultima è materia di contrattazione, per cui le riunioni sono state previste anche in tale sede). Infine, per ogni modifica delle mansioni o dei turni è stato previsto l’obbligo di un congruo preavviso e il consenso del personale interessato.

Per le materie oggetto di contrattazione, la flessibilità oraria del personale ATA è stata talvolta prevista una flessibilità oraria di 15 o 30 minuti in entrata o uscita liberamente gestibile in modo individuale dal personale, senza autorizzazione preventiva o obbligo di motivazione, salvo il recupero. Altre forme vanno, invece, concordate e autorizzate.

Per il diritto alla disconnessione solo in alcune scuole si è riuscito a sancire nel contratto il principio che l’Amministrazione può inviare mail, ma non vi è l’obbligo del personale di leggerle, un principio che è comunque invocabile a prescindere da un’esplicita previsione, dato che è ricavabile dalle norme del CCNL sugli obblighi di servizio. Si è rilevata troppo macchinosa da mettere in pratica la proposta di considerare acquisita una comunicazione solo con l’invio dell’avviso di avvenuta lettura, anche perché poteva essere interpretata come un obbligo di connessione. Per lo stesso motivo vanno rigettate le proposte largamente diffuse tra i DS e altre OO.SS. di prevedere l’invio e la lettura entro un determinato orario – spesso le 16- perché di fatto significherebbe sancire un’illegittima estensione dell’orario di servizio. La scelta più diffusa è stata quella di limitarsi a prevedere il preavviso di almeno 5 giorni rispetto alle attività oggetto della comunicazione.