Occorre preliminarmente ricordare che il diritto a ferie annuali retribuite è costituzionalmente garantito dall’art. 36, c. 3: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Tale diritto costituzionale è richiamato nel tuttora in vigore art. 13 c. 8 del C.C.N.L. 2006/2009 Comparto scuola, il quale recita che “le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili”.
La chiusura prefestiva e/o la sospensione delle attività didattiche è disposta dal Dirigente Scolastico, salvaguardando il ruolo e le competenze previsti dalla normativa vigente per gli Organi Collegiali della scuola. Ma, in virtù di quanto scritto in premessa, può essere fatto esclusivamente quando lo richiede più del 50% del personale ATA in servizio (compreso quello docente dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute ed utilizzato nella scuola) per giornate comprese fra l’inizio dell’anno scolastico e il 30 giugno, e quando lo richiede più del 75% per le giornate ricadenti nei mesi di Luglio e Agosto.
Nel caso, quindi, di chiusura della scuola in giorni prefestivi (deliberata dal Consiglio d’Istituto dopo giusta votazione del personale ATA, come sopra indicato), al personale ATA deve essere garantita la possibilità di riscattare le giornate non lavorate.
Ricordando che le ferie “forzate”, altrimenti denominate “ferie d’ufficio”, sono illegittime, non essendo previste da alcuna disposizione normativa o contrattuale, non resta che stabilire nel contratto d’istituto:
Pertanto, il contratto può regolare le modalità di recupero dell’orario, prevedendo:
Tutto ciò perché nessuno ha diritto allo sconto di 6 ore nelle chiusure prefestive, ma anche che la scelta ricada sul lavoratore senza che l’amministrazione debba imporre nulla.
In ogni caso non può essere imposto il recupero mediante compensazione con le sole ferie. A maggior ragione se le ferie non sono richieste dal personale (art. 13 c. 8 del C.C.N.L. 2006/2009 Comparto Scuola: “Le ferie […] devono essere richieste”), che va messo nelle condizioni di lavorare le ore non lavorate in tali giorni.
La prassi di prevedere il recupero soltanto mediante compensazione con le ferie è particolarmente intollerabile nel caso del personale ATA con contratto a tempo indeterminato che accetta un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 del C.C.N.L. 2006/2009. Ciò soprattutto quando tale limitata previsione è unita alla pretesa illegittima che tale personale usufruisca delle ferie maturate nella scuola dove presta il servizio a tempo determinato, cioè prima del rientro nella scuola di titolarità.
In tal modo, a tale personale viene di fatto impedito di fruire delle ferie secondo quanto stabilito dall’art. 13 c. 11 del C.C.N.L. 2006/2009 Comparto Scuola, che dispone il godimento di almeno 15 giorni continuativi tra il 1° luglio e il 31 agosto (“La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto”). Le ferie maturate da tale personale, secondo tale illegittima richiesta, andrebbero fruite nella scuola in cui si svolge la supplenza. Oltretutto, al rientro nella scuola di titolarità, dovrebbero usare le poche ferie che restano per compensare i giorni di chiusura della scuola nei prefestivi di luglio e agosto. Altro che “15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto”!
Che cosa prevede la normativa?
Con l’accettazione dell’incarico annuale su altro profilo ai sensi dell’art. 59 del CCNL/2007, il dipendente a tempo indeterminato assume lo status di personale assunto a tempo determinato, così come ribadisce il riferimento normativo:
Ma – attenzione – nulla cambia sulla maturazione delle ferie spettanti, che rientrano fra i diritti sindacali!
Si sono espressi in tal senso, sia l’Ufficio Scolastico di Torino, sia l’ARAN.
L’USP di Torino, nella circolare 395/2009, precisa che le ferie “devono essere concesse o disposte (se non fruite durante il corso dell’anno), al rientro nella sede di titolarità”, in quanto “il personale destinatario dell’art. 59, al termine del contratto a tempo determinato, non cessa dal rapporto di lavoro, rientrando nella sede di titolarità per proseguire il servizio a tempo indeterminato.”
La circolare termina con queste testuali parole: “Si invitano pertanto i signori Dirigenti delle scuole di titolarità a concedere o disporre le ferie entro il 31/8/2009.”
Il parere dell’ARAN
Anche l’ARAN ha fornito un suo “Orientamento applicativo” (cfr. https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3711-scuola-ferie-festivita/882-scu014orientamenti-applicativi.html):
“L’accettazione dell’incarico prevede l’applicazione della disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
In materia di ferie l’art 13, comma 8, (norma comune sia per il personale docente e ATA a tempo indeterminato sia per il personale docente e ATA a tempo determinato) esplicita perentoriamente che le ferie sono un diritto irrinunciabile. […]
Pertanto, a parere di questa Agenzia, per quanto espressamente previsto dal vigente CCNL e considerato che personale destinatario dell’art. 59 rientrando nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato non cessa il rapporto di lavoro, […] la fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di titolarità.”
L’orientamento applicativo dell’ARAN è successivo alla circolare dell’USP di Torino. Infatti, esso termina: “Si fa presente che anche l’Ufficio scolastico Provinciale di Torino con circolare n. 395 del 29/7/2009 e su indicazione del Ministero del Tesoro si è espresso in tale senso.”
In conclusione, appare chiaro che:
Gli iscritti, le RSU e i TAS Cobas sono impegnati affinché queste disposizioni normative siano applicate nelle scuole in cui sono presenti.
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