Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lagonegro (PZ) sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 3.10.2017, con decreto emesso lo scorso 2 novembre, ha accolto il ricorso ex art. 28 legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) proposto dai Cobas Scuola di Castrovillari rappresentato e difeso in giudizio dall’avvocato Domenico Lo Polito e, con decreto n. 7652/2017, ha dichiarato antisindacale la condotta del MIUR consistita nel trasferimento di un componente della RSU dell’ICS di Viggianello (PZ) in un’altra istituzione scolastica, senza il previo rilascio del nulla osta da parte dell’organizzazione sindacale di appartenenza, in questo caso i Cobas.
Questi i fatti: con nota del 13/06/2017, il MIUR ha richiesto il nulla osta ai Cobas scuola al trasferimento del componente della RSU ”anche in sede diversa dall’I.C. di Viggianello qualora non risultasse vacante e disponibile tale sede nel corso delle operazioni di mobilità”. I Cobas non hanno rilasciato il nulla osta al trasferimento. Ciò nonostante il MIUR ha disposto il suddetto trasferimento.
I Cobas, ritenendo illegittimo l’atto del MIUR, hanno portato il caso davanti al giudice del lavoro. Nel corso del dibattimento il legale del MIUR ha affermato di aver preventivamente richiesto il nulla osta all’organizzazione sindacale di appartenenza sostenendo che la mera informativa sia sufficiente a fondare la legittimità del trasferimento.
Invero, la ratio dell’art 22 st.lav. condiziona il trasferimento del Dirigente Sindacale al rilascio, non alla mera richiesta, del nulla osta da parte dell’O.S. di appartenenza (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, 11.11-1996, n. 1086 “ Ai sensi del combinato disposto dell’art 29 d.P.R. 13 Maggio 1987 n. 268, dell’art. 22 s.l. 20 Maggio 1970 n. 300, dell’art.19 d.P.R. 3 agosto 1990 n. 333, e dell’art.25 l. 29 Marzo 1983 n. 93, il nulla osta sindacale – al trasferimento ad altro servizio del dirigente provinciale nonché dirigente sindacale – non può essere surrogato dalla mera informativa alle organizzazioni sindacali, trattandosi di due istituti del tutto distinti per fondamento normativo, per “ratio” e per effetti: l’uno attiene al dovere di dare notizia alle organizzazioni sindacali, di tutti i provvedimenti che riguardano il personale, l’altro condiziona il trasferimento dei dirigenti sindacali al rilascio di specifico nulla osta dell’organizzazione di appartenenza del medesimo)”.
Pertanto, considerato che nel caso di specie ricorrevano i presupposti richiesti dall’art. 22 per l’applicazione della garanzia del nulla osta sindacale, trattandosi di trasferimento di dirigente RSU da un’unità ad altra (cfr. Cass. 11103/2006) e che il MIUR ha disposto il trasferimento senza che fosse stato rilasciato il nulla osta dall’organizzazione sindacale di appartenenza del lavoratore in questione, il Tribunale ha ritenuto che la condotta del MIUR integri una condotta antisindacale ex art. 28 Stat. Lav.
I Cobas Scuola esprimono la loro soddisfazione per questa decisione del Tribunale di Lagonegro, in materia d’inamovibilità delle RSU, rammentando che già nel 2016 per le stesse ragioni l’ATP di Potenza trasferiva lo stesso membro della RSU da una unità scolastica ad altra; anche in quella occasione il Tribunale di Lagonegro ha condannato sia in primo che secondo grado l’ATP di Potenza per attività antisindacale.
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