Giunge da Altamura (BA) l’ennesima condanna di un DS per condotta antisindacale, avvenuta lo scorso mese di ottobre.
Il Decreto del Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, a tutela delle prerogative sindacali dell’RSU e dell’’Organizzazione Sindacale Cobas Scuola, parla chiaro: il dirigente scolastico del Liceo “Cagnazzi” non adempiva compiutamente all’obbligo di fornire, in modo tempestivo ed esauriente, l’informazione preventiva e successiva alla RSU eletta nella lista dei Cobas, impedendo, di fatto, lo svolgimento della funzione della RSU in sede di contrattazione, “… in quanto le è stato impedito di formulare pareri, osservazioni, informare i propri iscritti, chiedere, eventualmente, pronunce sui pareri formulati, ecc…, sulla base di una completa informazione”.
La RSU Cobas, prima, e i Cobas Scuola di Bari, successivamente, avevano invitato e diffidato più volte la dirigenza scolastica a fornire i documenti relativi all’informazione preventiva e successiva così come stabilito dal CCNL vigente.
Ma il Dirigente Scolastico forniva solo parte dell’informazione e con “ingiustificato ritardo“, negando, di fatto, il diritto della RSU di partecipare attivamente ed efficacemente alla contrattazione integrativa, in rappresentanza del personale della scuola.
I Cobas Scuola hanno, perciò, depositato ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970) per vedere riconosciuto il diritto negato e chiedere la condanna del Dirigente Scolastico per comportamento antisindacale.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bari ha accolto le nostre richieste, facendo chiarezza, tra l’altro, sul diritto da parte della RSU di conoscere, acquisendone copia, i nominativi e tutti i compensi accessori, di fonte contrattuale e non contrattuale, riconosciuti al personale, nonché l’elenco dettagliato dei docenti assegnatari del Bonus premiale docenti, con i relativi importi e con l’indicazione dei punteggi analitici attribuiti dal Dirigente Scolastico a ciascun docente.
Il giudice ha dichiarato, con provvedimento ex art. 28 Statuto lavoratori, l’antisindacalità della condotta posta in essere dal Dirigente scolastico “consistente nella omessa e/o insufficiente e, in ogni caso, tardiva informativa preventiva e successiva ai sensi degli artt. 5-6-22 CCNL Comparto Scuola 2016-2018”, ordinando “di rimuovere gli effetti di tale condotta, astenendosi per il futuro dal porre in essere analoghi comportamenti e fornendo la prescritta informativa preventiva e successiva alla organizzazione sindacale ricorrente;” e condannava, altresì, l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.
I Cobas esprimono viva soddisfazione per questa positiva sentenza che ristabilisce diritti sindacali spesso negati in molte scuole italiane.
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