Mimetismo clericale

Non è conforme alle leggi affidare l'insegnamento dell'educazione civica ai docenti di religione cattolica

Dallo scorso 1° settembre, con la Legge n.92 del 20 agosto 2019, si è istituita la trasversalità dell’insegnamento dell’Educazione Civica (EC). La legge prescrive che:

  • le scuole prevedano nel curricolo di istituto l’insegnamento trasversale dell’EC per non meno di 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio;
  • nel primo ciclo, l’insegnamento dell’EC sia affidato, in contitolarità, ai docenti della classe che si propongono. Nel secondo ciclo, l’insegnamento è affidato ai docenti abilitati all’insegnamento delle Discipline Giuridiche ed Economiche, ove disponibili, altrimenti si procede come nelle scuole del primo ciclo;
  • in ciascuna classe, tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’EC, se ne individua uno con compiti di coordinatore;
  • l’insegnamento trasversale dell’EC è oggetto delle valutazioni periodiche e finali . Il docente coordinatore formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’EC.

A fronte di questa novità la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) ha avviato una campagna tesa a far impegnare il maggior numero possibile di docenti di Religione Cattolica (RC) nell’insegnamento dell’EC e ad assumerne il compito di coordinatori. E così è accaduto in numerose scuole. Il che si prefigura come una violazione alle norme vigenti, in quanto, la succitata legge parla chiaro: le lezioni di EC si devono svolgere “nell’ambito del monte orario obbligatorio” e, fino ad ora, l’insegnamento della RC non ne fa parte, essendo materia non obbligatoria.

La norma è chiara perché vuole evitare proprio quello che è successo in molte scuole affidando l’insegnamento di EC ai docenti di RC: creare una palese discriminazione nei confronti degli/lle alunni/e che hanno scelto le Attività Alternative o l’uscita anticipata/entrata ritardata, che subirebbero una decurtazione dell’ammontare delle ore di EC obbligatorie. Ovviamente, non è nemmeno da considerare la partecipazione di chi ha scelto di non avvalersi dell’IRC alle lezioni di EC tenute dal docente di RC, anche se dichiara di svolgere insegnamento di EC: sarebbe una grave violazione dell’esercizio della libertà religiosa, dal momento che l’insegnante di RC è tenuto a impartire insegnamenti “in conformità alla dottrina della Chiesa” (protocollo addizionale del Concordato, Legge 121/1985). Questo obbligo dottrinale e il fatto stesso che il docente di RC ricopre il suo incarico solo se giudicato idoneo dall’ordinario diocesano dovrebbe già essere motivo sufficiente per tenere separati IRC e EC. Rileviamo, infine, il grosso problema che si viene a creare al momento della valutazione. Un docente di RC che impartisce lezioni di EC e, ancor più, se riveste funzioni di coordinatore di EC , in sede di scrutinio dovrebbe contribuire a formulare la valutazione degli/lle alunni/e che non hanno scelto la RC e ai quali non ha mai fatto lezione.

Numerose sono le diffide fatte a scuole che hanno operato nel senso illegittimo qui trattato. In alcuni casi si è riusciti a riportare alla legalità la situazione, in molti no. Sarebbe il caso che il Ministero dell’Istruzione intervenisse inviando una nota alle scuole per fare rispettare il dettato della legge, ma non ci pare proprio che in viale Trastevere vogliano provocare un dispiacere ai vescovi italiani.