Sicuri e retribuiti

Un'importante sentenza. Pagare le ore di formazione sulla sicurezza per i docenti, tenute fuori l'orario di lavoro

Molti dirigenti scolastici, con l’ausilio dello strisciante personale collaborazionista dello staff, cercano di imporre coattivamente a docenti ed ATA attività aggiuntive, non previste né dovute dal CCNL e dalla normativa vigente. Alcuni di questi tentativi riguardano la formazione, in particolare l’addestramento alla didattica di regime, ovvero alla disastrosa didattica per “competenze”, fallita da anni nel contesto anglosassone da cui proviene, ma che da qualche anno si sta tentando di imporre ai docenti. Ma a questi tentativi possiamo opporre -nei collegi- le opzioni di gruppi di minoranza.

Discorso diverso riguarda invece i corsi sulla sicurezza: 12 ore (32 per gli RLS) che sono obbligatorie ai sensi di legge, ma solo se organizzati in orario di lavoro!

Prima di continuare è necessaria una premessa: il D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni sulla sicurezza nei posti di lavoro – pur con evidenti criticità – è comunque una conquista fondamentale per tutti i lavoratori in un Paese come il nostro in cui, secondo l’osservatorio nazionale sui morti di lavoro, nel 2018 ci sono stati 1.456 morti, considerando anche quelli in itinere (di solito spuntati dalle statistiche INAIL) con un aumento del 10% rispetto al 2017 e oltre 600.000 infortuni.

Tale legge impone all’art. 37 l’obbligo di formazione ma il comma 12 specifica che “la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”. La ratio della legge assegna l’onere della formazione alla parte datoriale; nella scuola però c’è un vulnus contro cui, da anni, i Cobas si battono: i corsi non vengono organizzati durante l’orario di lavoro, ma, prevalentemente, di pomeriggio, per cui mentre gli ATA hanno diritto (e devono pretendere che si applichi) a ore o giornate di recupero compensative, per il personale docente queste ore si configurano come attività gratuita e a volte anche onerosa (trasporti, babysitter…).

Per cui da anni i Cobas inviano diffide ai dirigenti scolastici ingiungendo di organizzare questi corsi in orario di lavoro e che se sono organizzati in violazione della norma non vi è, per i docenti, alcun obbligo di partecipazione.

Alcuni dirigenti, che scambiano le scuole per luoghi di loro proprietà, pretendono invece la presenza pur avendo organizzato i corsi in violazione della legge. A Terni da anni abbiamo contrastato queste derive autoritarie attraverso due diverse pratiche.

La prima è stato il rifiuto motivato alla partecipazione: una dirigente ha attivato il dispositivo disciplinare della sospensione dal servizio e dallo stipendio per 10 giorni. Siamo ricorsi in Tribunale dove il giudice ha annullato il provvedimento senza entrare nel merito ma per incompetenza disciplinare dei dirigenti scolastici oltre la censura. È stata un importante risultato che ha pesantemente limitato l’arma disciplinare dei presidi, ma la sentenza non è entrata nel merito della questione corsi sicurezza. La stessa dirigente è arrivata alla denuncia penale che è stata successivamente archiviata dal Tribunale di Terni per “particolare tenuità del fatto. Art 131 bis C.P.”.

All’IPSIA invece abbiamo scelto di seguire i corsi, organizzati di pomeriggio, chiedendo il pagamento delle 12 ore. Anche su questo abbiamo ottenuto un’importante vittoria per i diritti dei docenti: i corsi di formazione sulla sicurezza, se organizzati fuori dall’orario di lavoro, vanno retribuiti dalla scuola come ore di attività aggiuntive a quelle contrattualmente previste. È quanto ha stabilito il giudice dott.ssa Manuela Olivieri del Tribunale di Terni, con sentenza 84/2019 del 20 febbraio 2019 (che si può scaricare dal sito dei Cobas di Terni), che ha riconosciuto la piena ragione del prof. Silvano Moschet, patrocinato dai Cobas tramite gli avvocati Gabriella Caponi e Valentina Fratini, e che ha condannato il MIUR e l’USR dell’Umbria al pagamento delle spese processuali e delle 12 ore di formazione, retribuite per 210 € più gli interessi, come attività aggiuntive.

Un successo a tutto tondo per i docenti della scuola pubblica, che – come ribadisce la sentenza – sono lavoratori che hanno il diritto di essere retribuiti per tutte le attività aggiuntive agli obblighi previste dal CCNL, come la frequenza ai corsi sulla sicurezza!

La sentenza afferma inoltre che tali ore non possono neppure rientrare nelle ore di formazione previste dall’art. 29 del CCNL, tra le diverse attività funzionali all’insegnamento, poiché l’art. 29 riguarda esclusivamente la formazione specifica rispetto alla professione docente e non quella sulla sicurezza che riguarda invece tutti i lavoratori.