Maestri di lotta

Le ragioni delle/i diplomati/e magistrali

Per cercare di capire la questione diplomate/i magistrali è necessario tornare al momento dell’approvazione della L. 124 del 1999. In questa legge da una parte si prorogavano le graduatorie del Doppio Canale, dall’altra venivano istituite 2 nuove graduatorie di Istituto. Infatti avevamo la Graduatoria Permanente Provinciale che automaticamente diveniva la I fascia della Graduatoria di Istituto e poi avevamo una II fascia di Istituto in cui venivano inseriti coloro che non avevano fatto domanda per la Graduatoria Permanente e una III fascia in cui erano (e sono) collocati i docenti non abilitati. Questa nuova modalità già all’epoca ci fece affermare che la legge 124 era solo propedeutica alla cancellazione del doppio canale di assunzione conquistato dalle lotte dei precari nel 1989. La “anomalia” della II fascia di Istituto aveva senso solo in questa prospettiva, tanto è vero che dal 2000 al 2007 in questa fascia non era iscritto quasi nessuno. Alla Graduatoria Permanente si accedeva o con l’idoneità ad un concorso o con il conseguimento di un’abilitazione a seguito di corso riservato per chi aveva 2 anni di servizio.

Una seconda anomalia riguardava le/i docenti con il diploma magistrale: infatti immediatamente segnalammo al Miur che i docenti della scuola primaria e dell’infanzia che avevano concluso il percorso di studi conseguendo entro l’a. s. 2001-2002 il diploma di istituto magistrale, erano in possesso di un titolo che risultava, e risulta a tutti gli effetti legali, abilitante all’insegnamento. Ciò in forza del combinato disposto dell’art. 197 del D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico) e dell’art. 53 R.D. n. 1054/23 a mente del quale “l’istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari”, il diploma di istituto magistrale era titolo abilitante a tutti gli effetti.

L’idoneità del titolo magistrale veniva, altresì, ribadita dal D.M. 10.3.1997 il quale all’art. 2 stabiliva che “i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l’a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l’attuale valore legale”.

La L. 124, per come era costruita, creava quindi un vulnus in partenza obbligando di fatto chi aveva un titolo abilitante a iscriversi nelle graduatorie dei “non abilitati” e, nello stesso tempo, non prevedeva una graduatoria in cui inserire chi aveva la sola abilitazione. Inoltre dal 2000 al 2005 diversi corsi abilitanti (che hanno consentito l’iscrizione nelle Graduatorie Permanenti) sono stati attivati per chi aveva 2 anni di servizio ma tale conseguimento era paradossale per le/i docenti di Infanzia e Primaria che possedevano già un titolo abilitante! Insomma un vero caso da Azzecca-garbugli.

Nel 2006 la legge 296/2006 (istituzione delle Graduatorie Ad Esaurimento – GAE) trasformava le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, pertanto chi non era inserito in tali graduatorie non avrebbe più avuto la possibilità di farlo.

Solo nel 2014 il Miur ha riconosciuto con il D.M. 235/2014 (adottato in conformità con il parere n. 3813 del 11.11.2013 reso dal Consiglio di Stato) l’illegittimità del D.M. 62/2011 – recante norme disciplinanti i titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto – nella parte in cui non parificava i docenti con abilitazione magistrale conseguita entro l’anno 2001-2002 agli abilitati. Nello stesso DM si prevedeva quindi l’iscrizione delle/dei diplomati magistrali nella II fascia di Istituto riservata a chi è in possesso di un’abilitazione.

A questo punto rimaneva però la questione insoluta che a molti docenti in possesso del titolo abilitante e degli anni di servizio non era stata riconosciuta la possibilità di iscrizione nelle Graduatorie Permanenti fino al 2007 né consentita l’inclusione nel 2014 essendosi nel frattempo le stesse trasformate in Graduatorie ad esaurimento.

Sarebbe bastato un provvedimento in sanatoria (cosa che avevamo esplicitamente chiesto al Miur in un incontro avvenuto ad aprile 2014) che, riconoscendo l’errore del Ministero, avesse provveduto ad inserire tutte/i coloro che erano state/i danneggiate/i dalla obbligatorietà di iscrizione tra il 2000 e il 2007 nelle graduatorie dei non abilitati. Invece il Miur ha continuato per anni a far finta di nulla e ad affermare che avrebbe solo eseguito quanto disposto dalle varie sentenze delle cause in atto.

Su questa ignavia del Miur si sono inseriti alcuni sindacati e alcuni studi legali che, con una forzatura interpretativa, hanno affermato nelle varie Corti (Tar, Consiglio di Stato, Giudici del lavoro) che il solo possesso del diploma magistrale era titolo sufficiente per l’immissione in GAE. I nostri avvocati erano molto perplessi nel riconoscere la validità di tale impostazione ma nel frattempo gli inserimenti continui in GAE disposti da Tar e Consiglio di Stato hanno di fatto costretto tutte le OO. SS., a tutela dei propri iscritti, ad adire le vie legali.

L’illusione che si potesse risolvere in tal modo una questione a sfondo decisamente politico ha indotto migliaia di docenti inseriti con sentenze cautelari in GAE ad attendere fiduciosi la sentenza della Plenaria del Consiglio di Stato. Dopo innumerevoli rinvii siamo arrivati alla ben nota sentenza 11 del 2017 in cui la Plenaria ha disconosciuto quanto precedentemente asserito da singole sezioni del Consiglio di Stato.

Tale sentenza ha determinato da gennaio del 2018 la rabbia delle docenti diplomate, che erano convinte di avere ormai una situazione che sembrava ormai certa (ruolo per chi era stato assunto e permanenza nelle Gae per gli altri), ha dato vita a mobilitazioni e scioperi come non si vedevano dal 2015. Ma se il movimento contro la Buona Scuola ha avuto la sfortuna di trovarsi di fronte il governo Renzi all’apice della sua forza, questo movimento ha avuto quella della mancanza di interlocutori: La manifestazione più significativa, con migliaia di docenti a sfilare sotto la pioggia, si è svolta il 23 febbraio pochi giorni prima del voto.

Tornando alla sentenza non ci soffermeremo su obiezioni giuridiche, che non sono di nostra competenza, ma vogliamo focalizzare l’attenzione su 2 considerazioni che vengono mosse dalla Corte riunita: tardività del ricorso e mancanza di requisiti.

I due aspetti in realtà collimano. Infatti la modalità con cui si presentava la domanda nei primi anni duemila escludeva la possibilità di poter presentare domanda e contestualmente adire le vie legali. Cioè se si chiedeva di essere inseriti in Graduatoria Permanente e poi si veniva esclusi, saltavano i tempi tecnici per fare la domanda di III fascia (e quindi si rimaneva esclusi da tutte le graduatorie). Nello stesso tempo maturare il requisito degli anni di servizio previsti dalla legge 124/99 non era condizione sufficiente per entrare nelle graduatorie essendo il titolo considerato “non abilitante”. Un po’ il gatto che si morde la coda.

Nello stesso tempo non possiamo non sottolineare come l’aver impostato, sia nelle cause e sia nelle mobilitazioni che si sono succedute, tutta la rivendicazione sul riconoscimento automatico del titolo abilitante come condizione sufficiente per l’immissione in ruolo e non fare leva invece sugli anni di servizio prestati, non sia stata una scelta felice. Noi abbiamo ripetuto in tutte le situazioni che il nodo invece era proprio il servizio: non è pensabile che si possa essere “idonei” ad insegnare anche 30 anni a tempo determinato ma non si sia mai “idonei” a tempo indeterminato. In alcune situazioni più avanzate del movimento questo concetto è stato compreso. Se l’intero movimento lo avesse fatto proprio, allora anche l’alleanza con gli altri settori dei docenti precari sarebbe stata maggiormente proponibile ed il movimento avrebbe potuto rappresentare una nuova stagione di lotta dei precari.

Che soluzione verrà adottata? Al momento in cui scriviamo non sono ancora state esplicitate soluzioni. L’unico disegno di legge presentato fino ad ora è quello del PD, chiaramente irricevibile, che ripropone un concorso selettivo; le altre ipotesi sul tavolo dei politici sono le seguenti: concorso riservato non selettivo a chi ha 36 mesi di servizio; immissione in coda alle GAE; immissione in coda alle graduatorie concorsuali.