Contropoteri forti

Come cambiano le relazioni sindacali d'istituto con il nuovo CCNL

In tema di relazioni sindacali il nuovo CCNL sostituisce integralmente il precedente contratto, ma per analizzare le materie oggetto di contrattazione d’istituto va trattato prioritariamente il tema del rapporto tra legge e contrattazione alla luce del decreto Madia, che non ha ristabilito tout court la prevalenza della contrattazione sulla legge. L’art. 11, nell’ambito del principio generale di prevalenza del contratto in materia di rapporto di lavoro e relazioni sindacali, prevede eccezioni e ancor più significative esclusioni, in particolare in tema di organizzazione degli uffici, prerogative dirigenziali e sulle materie oggetto di partecipazione (di cui fanno parte l’informativa e il confronto).

Ricordiamo che il decreto Brunetta del 2009, secondo l’interpretazione dell’ANP, avrebbe sottratto alla competenza della contrattazione le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure di gestione dei rapporti di lavoro, rendendole oggetto di mera informativa, in quanto prerogativa esclusiva dei dirigenti. Per cui, non sarebbero più stati oggetto di contrattazione i criteri generali di organizzazione del lavoro, le modalità di utilizzo del personale, i criteri di assegnazione ai plessi e alle sedi, i criteri di individuazione per le attività retribuite con il FIS, esplicitamente previsti dall’art. 6 del CCNL 2006/09. Da qui una lunga stagione di ricorsi delle OO.SS., dapprima vincenti poi prevalentemente perdenti (è ancora in attesa di giudizio un ricorso in Cassazione di Cobas e Cgil), ma in molti contratti d’istituto eravamo riusciti a far passare l’interpretazione di alcuni Tribunali, secondo cui non vi era contrasto tra la norma contrattuale, che prevedeva la contrattazione dei criteri generali, e il decreto legislativo che assegnava ai DS la decisione sulle concrete determinazioni e misure da intraprendere, nel rispetto dei criteri generali stessi, sfruttando anche una serie di dichiarazioni congiunte tra MIUR e OO.SS. firmatarie. Ora quella linea interpretativa è stata spazzata via dal nuovo CCNL, che per alcune di quelle materie non prevede né contrattazione, né confronto:in particolare non vi è più la previsione generale dei criteri di organizzazione del lavoro, in cui eravamo riusciti afar rientrare la formazione delle cattedre, la regolamentazione dell’uso dei docenti di potenziamento, delle attività funzionali per i docenti part time o impegnati su più scuole, della divisione del lavoro tra gli ATA, delle relative sostituzioni e della nomina dei supplenti dei collaboratori. Altre materie, invece, sono oggetto del nuovo istituto del confronto e solo alcune sono oggetto di contrattazione.

Materie oggetto di confronto

Il confronto consiste nell’invio di informazioni da parte del DS, a cui seguono uno o più incontri solo se richiesti entro 5 giorni o se proposti dal DS. Essi si svolgono in massimo 15 giorni e si concludono con la redazione di una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. È evidente che non vi è alcun obbligo da parte del DS di arrivare ad un accordo e il confronto non può essere millantato come contrattazione, anche perché il decreto Madia lo esclude esplicitamente e la durata massima veramente breve fa pensare che si tratti di mera fuffa per nascondere la drastica riduzione delle materie da contrattare. Ma resta vero che la normativa non esclude che si possa arrivare un accordo e che le RSU Cobas debbano fare tutto il possibile per stipularlo, sempre salvaguardando i nostri principi di fondo. Le materie che da contrattazione sono state declassate a confronto sono l’articolazione dell’orario di docenti e ATA, i criteri di individuazione del personale da usare nelle attività retribuite con il FIS (non con gli altri fondi) e i criteri di assegnazione alle sedi, rilevanti per ridurre il potere discrezionale del DS su aspetti significativi della condizione lavorativa. Nel confronto sull’orario si può provare a inserire una regolamentazione dell’orario dei docenti di potenziamento; va rilevato che l’art. 28 del CCNL eleva a livello di contratto nazionale quanto già previsto da alcuni contratti Cobas di scuola: è possibile, in linea con il PTOF,non completare le cattedre a 18- 24 ore e prevedere che alcune ore siano destinate ad attività di potenziamento, usando i docenti di potenziamento per le attività di insegnamento residue, in modo da coinvolgere tutti i docenti nell’insegnamento con pari dignità nei Consigli di classe e rendendo residuale l’uso per le supplenze sino a 10 giorni.

I criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento passano da informazione preventiva a confronto e soprattutto vi è una nuova materia: “promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione di misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn out”, in cui si può provare a far rientrare una serie di misure tese a tutelare docenti e ATA dal mobbing e dalle stesse aggressioni psico – fisiche da parte di genitori e studenti. Si possono ipotizzare:

  • una clausola generale che vieti l’applicazione di logiche di mercato alla scuola pubblica che sono tra le cause principali di tali aggressioni;
  • l’obbligo di comunicare in tutte le forme possibili il divieto di ripresa audio – video, salva esplicita autorizzazione del docente;
  • l’impegno dell’ Istituzione scolastica a tutelare in sede legale il docente oggetto di aggressioni;
  • l’obbligo del DS di applicare il principio del contradditorio in caso di lamentele sul docente da parte di studenti e familiari;
  • la previsione esplicita che la richiesta della famiglia non può essere l’unica motivazione per spostare un docente da una classe o da una sede;
  • l’obbligo del DS di informare il docente quando ha visionato tramite il registro on line dati relativi al registro personale dei docenti.

Per gli ATA si può provare a far rientrare dalla finestra della prevenzione dello stress ciò che è uscito dalla contrattazione dei criteri di organizzazione del lavoro: dall’obbligo dell’acquisizione del consenso dell’interessato per modifiche di mansioni o turni a quello di preavviso di almeno 5 giorni; sempre in questa ottica si può prevedere che non vi sia solo la riunione di inizio anno per la predisposizione del piano delle attività (a cui è bene prevedere contrattualmente la partecipazione delle RSU), ma che tali riunioni siano periodiche per la gestione dei problemi strutturali dovuti alla carenza di organico e all’aumento delle competenze.

Materie oggetto di contrattazione

Restano materia di contrattazione (art. 22 c. 4 lett. c)i criteri di applicazione dei diritti sindacali e i criteri per la ripartizione del FIS, in cui bisogna continuare a seguire logiche ugualitarie, sfruttando per i docenti la flessibilità didattico organizzativa e per gli Ata la voce dell’intensificazione. Ma, come d’altronde già prevedeva il CCNL 2006/09, sono oggetto di contrattazione i criteri per l’attribuzione al personale di compensi accessori di qualsiasi derivazione, come l’ASL e i progetti nazionali e comunitari. Per l’ASL, una volta decisa la quota dei fondi da destinare al personale (distinta da quella per i servizi agli studenti che deve garantire la gratuità delle attività), è bene prevedere una quota uguale per classe per tutti gli organizzatori e i tutor. Inoltre, data la consistenza dei fondi, si possono retribuire attività riconducibili all’ASL, come visite aziendali, ai musei ecc. durante i viaggi d’istruzione e altri progetti.

Anche la flessibilità oraria per gli Ata è rimasta materia di contrattazione, per cui alcune RSU hanno contrattato una flessibilità autonoma di 15 – 30 minuti in entrata e in uscita senza bisogno di autorizzazioni o giustificazioni, con il solo obbligo del recupero.

Nella contrattazione dell’attuazione della normativa sulla sicurezza è importante provare ad allargare il concetto includendo la difesa dei docenti e degli ATA dalle aggressioni psico- fisiche e dal mobbing dei DS, inserendo qui alcune delle clausole richiamate sopra; tale ottica va applicata anche alla formazione dei RLS, per la quale è auspicabile un impegno diretto del CESP. Tra le novità troviamo i criteri generali di uso di strumentazioni tecnologiche in orario diverse da quello di servizio per conciliare vita familiare e vita lavorativa, con esplicita previsione di un diritto alla disconnessione. Alcuni sostengono che è meglio non contrattare niente perché è già implicito tale diritto nella regolamentazione dell’orario di lavoro ma, pur essendo vero in linea di principio, con tale linea si trascura la realtà della stragrande maggioranza delle scuole, in cui si dà per avvenuta ogni comunicazione in qualsiasi ora e giorno con il semplice invio di mail o con l’inserimento sul registro on line. Per cui è preferibile contrattare:

  • il preavviso di almeno 5 gg;
  • che la comunicazione si intende ricevuta solo con la mail di avvenuta lettura o con la ricezione sul registro;
  • il divieto di comunicazioni in giorni festivi, di malattia o permesso;
  • la comunicazione anche cartacea per le info più rilevanti.

La regolamentazione dell’accesso del DS al registro on line può essere contrattata anche nell’ambito dei riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dell’innovazione tecnologiche e dell’informatizzazione, per i quali sono da inserire clausole specifiche relative agli ATA.

Infine, tra le novità troviamo i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale: si può contrattare la retribuzione per la partecipazione ai corsi come corsista o relatore nel rispetto di quanto previsto dal PTOF, che deve garantire la libertà di insegnamento prevedendo la libera scelta del docente delle attività e l’inclusione anche dell’autoaggiornamento. Il CCNL resta ambiguo sulla quantificazione dell’obbligo di formazione previsto dalla L. 107: da un lato l’art. 29 prevede che esse rientrano nel potenziamento e che vanno retribuite se “eccedono quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al presente articolo”, che rinvia all’art. 28 del CCNL 2006/09 che, però, non regolamentava l’orario della formazione, ma solo quello delle attività collegiali. Per cui resta il rischio del fai da te, con scuole che sono arrivate a prevedere anche 210 ore di formazione! Si può provare a inserire la retribuzione per tutte le attività di formazione se esse, insieme a quelle collegiali, sforano le 40 ore + 40, con una lettura sistematica dell’art. 28 e dell’art. 22 c.lett. c7.