photo credits: Joshua Ness
Un altro tassello del decreto Brunetta recepito in forma temperata dal decreto Madia e dal nuovo CCNL è l’iniziativa unilaterale, il potere cioè dei dirigenti scolastici di provvedere sulle materie oggetto di contrattazione anche senza accordo, per esempio decidendo come distribuire i fondi del FIS. Tale possibilità mina alla base il potere contrattuale dei lavoratori e delle RSU, tanto più se i DS l’usano in modo ricattatorio, come talvolta è già avvenuto, con un atteggiamento del tipo: o firmi quel che propongo o comunque posso decidere da solo! Era anche difficile impugnare in sede giurisdizionale l’atto unilaterale se il DS comunque era in grado di provare di aver tentato di contrattare, anche perché già l’art. 6 del CCNL 2006/09 prevedeva che trascorsi 20 giorni dall’avvio della contrattazione le parti riassumevano le loro prerogative. Ora il CCNL 2016/18 allunga a 30 giorni tale termine, ma la sostanza cambia poco. Soprattutto sia il decreto Madia che il nuovo CCNL confermano l’istituto dell’iniziativa unilaterale mentre si poteva abrogarlo, visto anche l’uso che ne è stato fatto da molti DS su suggerimento anche dell’ANP. Viene, però, introdotta una regolamentazione. Infatti, vi è l’obbligo di motivazione specifica da parte del DS, che deve provare l’oggettivo pregiudizio alla funzionalità amministrativa. In tutte le fasi della contrattazione il comportamento delle parti deve rispettare i principi di responsabilità, correttezza, buona fede, trasparenza e, soprattutto, mirare a prevenire i conflitti, il che implica che le parti “compiano ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo”.
Le iniziative sono solo provvisorie, per cui vi è l’obbligo di proseguire “le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo”, per cui non si può più firmare l’atto unilaterale e interrompere la trattativa. Il controllo su tutta la procedura e, in particolare sulle motivazioni, è affidato ad un Osservatorio paritetico da costituire presso l’Aran. Ma l’Osservatorio non ha potere sanzionatorio, né sono previste conseguenze automatiche in caso di comportamenti illegittimi sanciti dall’Osservatorio, per cui il comportamento antisindacale dovrebbe essere sempre dichiarato da un giudice del lavoro. Soprattutto il termine minimo di durata della sessione negoziale per poter passare alle iniziative unilaterali è veramente esiguo, 45 giorni prorogabili per altri 45.
In conclusione, anche su questo punto il decreto Madia e il CCNL recepiscono la filosofia aziendalista di rafforzamento dei poteri dei dirigenti e di restringimento dell’agibilità sindacale tipico della Brunetta in un’ottica di sostanziale continuità. È bene che le RSU Cobas cerchino i sfruttare tutti i paletti introdotti con la regolamentazione dell’istituto per renderne difficile sia l’uso da parte dei dirigenti sia la minaccia ricattatoria nel corso delle trattative.
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