L’assistenza ai disabili nelle scuole siciliane è un intricato labirinto normativo. Per tentare di fare chiarezza bisogna fare un salto indietro di quasi 50 anni. Siamo nei primi anni ’70. Le persone con disabilità non frequentano la scuola pubblica. Per loro esistono le scuole specialie le classi differenziali all’interno delle scuole comuni che si occupano più dell’aspetto sanitario che di quello educativo e inclusivo.
La nascita dell’insegnante di sostegno
Nel 1974 la senatrice democristiana Falcucci presiede una Commissione col compito di svolgere un’indagine nazionale sui “problemi degli alunni con disabilità”. Nel documento che ne risultò, una Magna Charta dell’integrazione degli alunni con disabilità, si leggeva “inserire persone con handicap in strutture speciali significa fornire loro, sicuramente, strumenti e strutture di recupero volte a trattamenti riabilitativi o di recupero prevalentemente sanitario. Tuttavia se più minorazioni si associano l’handicap diviene complesso, motivo per cui non si esclude, per essi, l’intervento scolastico. Si devono prevedere e favorire soluzioni che facilitano i rapporti con la famiglia e l’ambiente di origine, auspicando una dimensione al massimo regionale e volte a un’azione di recupero precoce delle menomazioni e di sostegno, via via che il bambino viene inserito nelle strutture scolastiche comuni. Occorre realizzare la scuola a tempo pieno, assicurando la prestazione degli specialisti e di tutti i necessari sussidi, attrezzature, nonché del personale assistente. È appena superfluo sottolineare che le necessarie e profonde modificazioni strutturali della scuola non sono per sé sufficienti a superare i rischi dell’emarginazione, scolastica e sociale, dei bambini con disabilità. In questo impegno occorre coinvolgere la società giacché l’emarginazione sociale nasce, oltre che da condizioni strutturali, da modelli culturali del costume. L’attuazione dei decreti delegati in materia di governo scolastico offre una seria possibilità di operare per un mutamento di sensibilità, di moralità, di comportamento. Famiglia, forze sociali, Enti Locali, sono chiamati a sentire come propria la complessa problematica educativa, prevedendo una serie articolata di interventi, di competenze, non sempre decisionali, ma non per questo prive di significato e di incidenza”. In questo documento sono contenuti i principi ispiratori della L. 517/1977 e della stessa L. 104/1992. Come conseguenza immediata, con il DPR n. 970/1975 viene istituita la figura dell’insegnante di sostegno come docente specialista.
Col DPR n. 616/77 ci si attiva subito definendo delle linee guida precise per accogliere gli studenti con disabilità nella scuola pubblica italiana. I servizi di assistenza scolastica, comprendenti l’assistenza ai disabili, vengono delegati ai comuni e alle Regioni viene delegata la funzione di regolamentazione degli stessi.
La svolta del ’77
Il 1977 è l’anno spartiacque per gli studenti con disabilità: passano dalle scuole speciali e differenziate alle scuole comuni e le Regioni italiane hanno fra le mani la possibilità di creare tutti quei servizi utili e necessari per favorirne l’integrazione sociale. Se oggi in Italia la normativa in materia è frastagliata il motivo è perché ogni Regione ha legiferato in base alla propria sensibilità, ma, in piena e legittima autonomia.
In Sicilia la legge di riferimento è la L.R. n. 68/1981 con la quale, all’art. 10, si obbligano i Comuni a fornire personale adeguato e, tra questo, quello addetto all’assistenza igienico-personale. Queste specifiche competenze regionali assumono in Sicilia ulteriore valore e forza, derivante dallo Statuto Speciale Regionale. È così, per esempio, che il D.Lgs n. 297/1994 (oltre a confermare il DPR n. 616/1977, da cui ha origine la L.R. n. 68/1981) all’art. 327, comma 4, prevede che “le Regioni a statuto speciale esercitano […] le competenze a loro spettanti, ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione”.
Dopo circa 20 anni, l’art. 139 del D.Lgs n. 112/1998, obbliga le Province a condividere le funzioni già delegate ai Comuni col DPR n. 616/1977 e, in Sicilia, regolamentate dalla L.R. n. 68/1981. Non cambiano le funzioni, ma gli Enti erogatori.
Tuttavia, proprio in quegli anni, le Regioni non si dotano dell’assistente igienico-personale, come ha fatto la Sicilia, e così viene prevista, con l’avallo dei sindacati firmatari, una nuova mansione nel contratto di lavoro dei collaboratori scolastici, che – opportunamente formati e dietro retribuzione aggiuntiva – dovrebbero occuparsi, con compiti diversi e minimi, dell’assistenza di “base”, ben altra cosa dell’assistenza igienico-personale per cui è richiesta specifica formazione.
Ma la situazione si complica, visto che il collaboratore scolastico è già oberato da altre mansioni e non può intervenire sui soggetti con disabilità grave e complessa. Malauguratamente il MIUR, con la Nota n. 3390/2001 ribadisce, sempre in accordo con i soliti sindacati di comodo, che in base al CCNL i collaboratori scolastici sono tenuti a svolgere questa funzione.
Il groviglio siciliano
Intanto in Sicilia l’erogazione dei servizi continua attraverso gli EE.LL. con pieno gradimento dei familiari degli studenti, delle scuole, delle Istituzioni. In Sicilia la Nota del MIUR passa quasi inosservata, tant’è che la Regione, a conferma dell’avvenuto riparto di competenze emana la L.R. n. 15/2004 che, all’art. 22, rafforza le competenze degli EE.LL. Tuttavia, quasi a voler dimenticare che la Sicilia è una Regione a Statuto Speciale, la Circ. Ass. n. 3/2005, prevede che il servizio igienico-personale nelle scuole continua ad essere garantito dagli EE.LL. solo in via sussidiaria per sopperire alla carenza della scuola ad erogare il servizio, come se questo fosse di competenza esclusiva dello Stato.
Ciononostante, in Sicilia la situazione non cambia e anche la L. 107/2015, la “Buona scuola”, che pur prevede l’obbligo di formazione del personale ATA sull’assistenza di base, e il susseguente D.Lgs n. 66/2017 (poi modificato dal D.Lgs n. 96/2019) che, in merito all’assistenza igienico-personale, prevede la competenza generale dello Stato, all’art. 17 ribadisce, come sempre dal 1977, che “Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di inclusione scolastica alle Regioni a Statuto speciale […] secondo i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione”. Praticamente confermando quanto già si sapeva, e cioè, che lo Stato interviene con personale proprio laddove non sia presente questa importante figura.
Però, la Città Metropolitana di Palermo inizia a sostituire assistenti igienico-personale con collaboratori scolastici che nel frattempo hanno completato la formazione richiesta, nonostante tale azione modifichi, irragionevolmente, una disposizione del DPR n. 616/1977 nonché quanto previsto dall’art. 10 della L.R. n. 68/1981.
La situazione attuale
Giungiamo così ai giorni nostri, quando l’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali chiede un parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia, circa l’eventuale conflitto di competenze tra le norme regionali e statali, nonostante quanto ribadito anche dal D.Lgs n. 66/2017. La risposta al quesito arriva dopo due rinvii e dopo quasi un anno ed è sempre la stessa: chi ha una propria competenza e, quindi, legittimamente legifera su materie di propria potestà mantiene la propria regolamentazione, diversamente interviene lo Stato.
Ma la Regione insiste, sostiene di non aver ricevuto mai in materia di assistenza igienico-personale delega dallo Stato, ricostruisce l’impianto normativo che prevede il D.Lgs n. 297/1994, il d.lgs n. 112/1998 letto “slegato” dalla rimanente normativa, e considera la L.R. n. 15/2004 come unica legge in vigore e, addirittura, sussidiaria. Invece i lavoratori sostengono il contrario, e nel proprio excursus normativo citano il DPR n. 616/1977, l’art. 327 del D.Lgs 297/1994, l’art. 139 del D.Lgs n. 112/1998 in combinato e l’art. 10 della L.R. n. 68/1981.
Questa la situazione, ad oggi, nonostante le iniziative e le pressioni di noi Cobas. Bisognerà trovare una soluzione prima dell’inizio delle lezioni se non si vorrà togliere ai soggetti più deboli questa preziosissima assistenza. Noi continueremo la nostra lotta per la tutela dei diritti degli alunni e delle alunne con disabilità, delle loro famiglie e anche dei lavoratori e delle lavoratrici che in tutti questi anni hanno garantito l’assistenza igienico-personale nelle scuole.
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