Diritti sacrosanti

Attività Alternative all'IRC: come procedere per attivarla

photo credits: Zoe Margolis

L’istituzione delle Attività Alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica (AA all’IRC) risale al 1984, ma solo da una dozzina di anni il MIUR ha messo a disposizione i fondi necessari per attivarle e ne ha esplicitato le modalità di accesso. Nonostante ciò, le AA all’IRC non godono di piena cittadinanza nella maggior parte delle scuole italiane: spesso partono con molto ritardo rispetto all’avvio delle lezioni o addirittura non partono affatto. Dalla nostra esperienza risulta che la mancata attivazione delle AA all’IRC sia dovuta soprattutto all’ignoranza di molti Ds in materia. Le circolari del MIUR ci sono e sono chiare, ma in tante scuole sono sconosciute.

In una società pressoché secolarizzata, l’IRC rappresenta più un’involuzione identitaria contro presunte invasioni barbariche di religioni e culture altre, più un anacronismo, che un reale bisogno educativo e culturale, oltretutto appaltato dallo Stato (pagante) alle diocesi, vistoso sintomo di clericalismo istituzionale.

Un effettivo godimento delle AA all’IRC se da una parte costituisce l’obiettivo minimo per non discriminare gli alunni che non si avvalgono dell’IRC, dall’altra potrebbero essere il terreno dove sperimentare contenuti e strumenti di una nuova disciplina che potrebbe in futuro sostituire l’IRC. Potrebbe chiamarsi “Cultura religiosa e filosofica” o solo “Cultura religiosa” nelle scuole dove si studia la Filosofia, e affrontare temi come:

  • Religioni e mito come concezioni del mondo;
  • Storia delle religioni e dell’ateismo/umanismo;
  • Etica laica: responsabilità verso persone, animali, piante, ambiente;
  • Pensiero critico, logica e metodo scientifico.

Alcune sedi Cobas, in collaborazione con L’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, sono impegnate in questa ipotesi di lavoro, attraverso la costruzione di un curricolo e di strumenti didattici adeguati alle diverse fasce d’età degli alunni.

Parallelamente a questo progetto, procede il nostro impegno per rendere effettiva da subito la realizzazione delle AA all’IRC in quante più scuole è possibile. Ecco alcune indicazioni.

 

Le fonti normative

L’Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e il Vativano, sottoscritto il 18.2.1984 e ratificato con la L. 25.3.1985 n. 121, consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all’atto della prima iscrizione, di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) e prescrive che “tale scelta non può dare luogo ad alcuna forma di discriminazione”. Tale garanzia è ribadita, negli identici termini, dall’art. 310 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico sull’istruzione).

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’IRC viene esercitata, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta. La scelta delle attività alternative ha effetto per l’intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l’iscrizione d’ufficio. È fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale tramite un’espressa dichiarazione dei genitori, anche nel corso dell’anno scolastico.

Le Attività Alternative all’IRC possono essere attuate attraverso:

  1. attività didattiche e formative;
  2. attività individuali o di gruppo con assistenza di personale docente;
  3. non frequenza della scuola nelle ore di Insegnamento della Religione Cattolica: in questo caso, si determina però uno “stato di non-obbligo”.

 

La programmazione delle attività alternative

È fatto obbligo per le istituzioni scolastiche predisporre le attività didattiche per gli alunni non avvalentesi dell’IRC, ai sensi della normativa vigente (L. 121 del 25/03/1985 art. 9 punto 2, C.M. 316 del 28/10/1987), e in forza di alcune sentenze (TAR del Lazio sentenza 15 novembre 2010, n. 33433, Consiglio di Stato sentenza n. 2749 del 16 marzo 2010) che vincolano le scuole a deliberare queste attività didattiche. La programmazione delle Attività Alternative costituisce un momento integrante della più generale funzione di programmazione dell’azione educativa attribuita alla competenza dei Collegi dei Docenti e di conseguenza, qualora l’adempimento non fosse compiuto dal Collegio dei Docenti, deve essere cura dei capi d’istituto intervenire perché subito l’organo collegiale vi provveda, per rendere possibile l’immediato avvio delle attività.

Una volta deliberate ed attuate, le attività alternative devono essere valutate (DPR 122/09 art 2/5) così come avviene per l’IRC: per entrambi su scheda redatta a parte e con giudizi.

Qualunque membro del Collegio dei Docenti può proporre progetti per le AA all’IRC, alcuni dei quali possono essere scaricati dal sito dell’UAAR https://www.uaar.it/uaar/campagne/progetto-ora-alternativa/materiale-insegnanti/

 

Modalità di affidamento degli incarichi

Ai fini della copertura delle ore di attività alternative (attività didattiche e formative e attività individuali o di gruppo con assistenza di personale docente) i Dirigenti scolastici devono osservare le seguenti disposizioni vigenti:

a) prioritariamente devono attribuire le ore di attività alternative ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno l’obbligo di completare l’orario di cattedra.

b) Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), i Dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative alla Religione Cattolica come ore eccedenti l’orario di cattedra fino al limite massimo di 6 ore ai docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche disponibili, in servizio nella scuola, ad eccezione dei docenti di Religione cattolica, per ovvie ragioni di opportunità. I docenti di potenziamento sono equiparati ai docenti curricolari. L’invito ad effettuare le attività alternative come ore eccedenti non potrà inoltre essere rivolto ai docenti di Scuola dell’infanzia e ai docenti di Scuola primaria in servizio per orario di cattedra, in applicazione di una recente pronuncia della Corte dei Conti secondo cui ai citati docenti non possono essere attribuite ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.

c) Qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato prioritariamente con supplenti già in servizio per orario inferiore a cattedra, ai fini del completamento dell’orario, e quindi stipulare contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali e d’istituto.

 

Pagamento delle competenze

La circolare del M.E.F. n. 26482 del 7 marzo 2011, chiarisce che: “poiché a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell’insegnamento delle attività alternative, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa.”

Ai fini dell’attribuzione delle ore da liquidare, in coerenza con le vigenti disposizioni, la circolare identifica quattro tipologie di destinatari e le conseguenti modalità di retribuzione:

 

1 personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;

essendo personale già retribuito per l’intero orario, non vi sono oneri aggiuntivi

2 docenti di ruolo e non di ruolo ad orario completo dichiaratisi disponibili ed effettuare ore eccedenti;

sono liquidate come ore eccedenti

3 personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo;

sono liquidate in aggiunta all’orario già svolto

4 in via residuale, personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate;

l’onere va imputato alle spese per le supplenze a tempo determinato nei capitoli di spesa previsti:

    scuola dell’infanzia (cap. 2156)

    scuola primaria (cap. 2154)

    scuola secondaria di primo grado (cap. 2155)

   scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149)

 

Per procedere come indicato, non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione formale alle Istituzioni scolastiche da parte di uffici superiori, attesa la natura obbligatoria di tali attività.

A questo url http://www.cesp-pd.it/spip/IMG/pdf/-172.pdf potete scaricare gratuitamente un ottimo vademecum sulle Attività Alternative all’IRC, prodotto dal CESP di Padova.