In base alla legge 107, nell’ambito dell’elaborazione del PTOF da parte del Collegio dei docenti una scelta fondamentale riguarda le esperienze di alternanza scuola-lavoro. A partire dalle classi terze del 2015/2016, 400 ore per il triennio dei tecnici e professionali e 200 ore per quello dei licei devono essere destinate obbligatoriamente alla formazione aziendale, che può, ma non deve necessariamente, essere svolta durante la sospensione delle lezioni, nonché con le modalità dell’impresa simulata e anche all’estero. Quindi, l’alternanza può essere sia sostitutiva che complementare alle ore di insegnamento. Nel primo caso possiamo arrivare anche a 133 ore all’anno, cioè 4 a settimana, sottratte all’insegnamento. Anche nel caso di alternanza fatta in orario extracurriculare, ma di pomeriggio con le lezioni al mattino è evidente il possibile effetto negativo sull’apprendimento, soprattutto se si segue una logica puramente sommatoria e non funzionale al miglioramento del lavoro in classe, che dovrebbe essere il centro del fare scuola. È di competenza esclusiva del DS la scelta delle imprese e degli enti disponibili all’interno del nuovo registro nazionale per l’alternanza da istituire nel corrente anno scolastico presso le Camere di commercio. Resta, invece, sperimentale la possibilità per gli studenti di tutti gli indirizzi, a partire dal secondo anno, di svolgere formazione aziendale tramite i contratti di apprendistato.
Il rischio è la subordinazione degli obiettivi didattici e culturali della scuola pubblica agli interessi imprenditoriali. È chiaro che gli studenti devono essere in grado di inserirsi nel mondo del lavoro, ma forniti di strumenti cognitivi che li mettano in grado di capire in quale contesto si collocano, per chi si produce, per quali scopi, in quale modo. La formazione aziendale si caratterizza nel migliore dei casi per l’apprendimento rapido di nozioni o saper fare decontestualizzati, da smettere rapidamente per acquisire altri saperi e saper fare analoghi, come è tipico di una forza lavoro flessibile e precaria. La formazione del cittadino e del lavoratore–cittadino prevista dalla scuola della Costituzione si pone su un piano del tutto diverso. Poi, nel peggiore e più diffuso dei casi, la formazione aziendale è lavoro gratuito (come già succede spesso con gli stage aziendali dei Tecnici e dei Professionali) o sottopagato (gli apprendisti sono sottoinquadrati di due livelli). Fino ai 18 anni bisogna fare tutto il possibile per formare tutti gli studenti a scuola e solo dopo deve partire la formazione in azienda.
È difficile ipotizzare cosa si può fare per limitare i danni dell’obbligo di 400 o 200 ore di alternanza: sicuramente è preferibile che tali attività siano concentrate nei periodi di sospensione delle lezioni. Inoltre, la scuola deve scegliere quelle attività che siano organiche con il lavoro in classe e soprattutto deve determinare almeno su un piano di parità cosa gli studenti andranno a fare, monitorando con attenzione gli esiti.
Per cui, per esempio, con riferimento ad un Istituto Tecnico, si possono inserire nel PTOF i seguenti vincoli:
– concentrare il più possibile le 133 ore annue medie obbligatorie di alternanza scuola lavoro nei periodi di sospensione delle lezioni e/o al di fuori dell’orario curricolare d’insegnamento, considerando tali attività complementari e non sostitutive delle attività di insegnamento;
– includere nelle attività di alternanza tutte le attività ad esse riconducibili con interpretazione estensiva: stage aziendali, visite aziendali, incontri con esperti dei vari enti con cui si può fare alternanza in base alla L. 107/15 (anche per esempio gli incontri con l’Agenzia delle entrate, con onlus e altri soggetti del privato sociale …), viaggi di istruzione in cui sia prevista una visita aziendale, ma anche una visita ad un museo …;
– privilegiare le attività che sono connesse organicamente con il lavoro in classe e, in generale, con il curriculum scolastico;
– codeterminazione da parte della scuola delle attività specifiche svolte dagli studenti in alternanza, evitando di porsi in un’ottica di subordinazione alle richieste aziendali, come peraltro spesso avviene;
– monitoraggio degli esiti e conseguente valutazione delle esperienze.
Commenti recenti